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Rifiuti nel Lazio, bufera sulla Regione: il TAR boccia le autorizzazioni a Ecosystem

Il Tribunale amministrativo dichiara illegittimi gli atti contestati e riconosce l'interesse della società ricorrente a far valere eventuali danni economici derivanti dalle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio

di Redazione lunedì 12 ottobre 2026 · 15:55
Rifiuti nel Lazio, bufera sulla Regione: il TAR boccia le autorizzazioni a Ecosystem
In sintesi

Il TAR del Lazio ha annullato l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa a Ecosystem per un impianto di trattamento rifiuti a Pomezia, accogliendo il ricorso di RIDA Ambiente. La decisione, emessa il 12 ottobre 2026, evidenzia l'assenza di una sezione di stabilizzazione biologica nell'impianto, necessaria per trattare rifiuti con un contenuto organico superiore al 15%, contrariamente alle normative europee. Questo verdetto non solo mette in discussione le autorizzazioni rilasciate, ma apre anche la strada a possibili responsabilità economiche per la Regione Lazio e Ecosystem, rafforzando la posizione di RIDA Ambiente nelle sue richieste di risarcimento. La sentenza segna un importante passo nella complessa controversia riguardante la gestione dei rifiuti nel Lazio.

Il TAR ha accolto il ricorso presentato da RIDA Ambiente S.r.l. contro la Regione Lazio e la società Ecosystem S.p.A., annullando l’Autorizzazione Integrata Ambientale concessa nel febbraio 2019 per l’impianto di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati situato a Pomezia, in via della Solforata.

La sentenza, emessa il 12 ottobre 2026 (n. 15910/2026), segna un passaggio rilevante in una lunga e complessa controversia che ha coinvolto l’impianto gestito da Ecosystem, la Regione Lazio e RIDA Ambiente, concorrente operante nel settore della gestione dei rifiuti.

Le criticità dell’autorizzazione

Al centro della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale vi è la configurazione tecnologica dell’impianto autorizzato nel 2019. Secondo i giudici, la struttura risultava priva della sezione di stabilizzazione biologica necessaria al trattamento della componente organica dei rifiuti urbani indifferenziati.

Il TAR ha richiamato le disposizioni europee che individuano le migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli impianti di trattamento meccanico-biologico siano dotati di una fase di stabilizzazione biologica quando la frazione organica rappresenta una quota significativa del materiale trattato.

Nel caso esaminato, l’ARPA Lazio aveva evidenziato come l’impianto di Ecosystem trattasse rifiuti con un contenuto organico superiore al 15%, ritenendo quindi necessaria una sezione di stabilizzazione biologica. Secondo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, l’assenza di tale componente costituiva una criticità nella configurazione tecnologica dell’impianto e non risultava conforme alle migliori tecniche disponibili indicate dalla normativa europea.

La società Ecosystem aveva sostenuto che il materiale organico trattato dall’impianto fosse inferiore alla soglia del 15%, contestando quindi la necessità della stabilizzazione biologica. Tuttavia, il TAR ha ritenuto non convincente questa tesi, sottolineando come il dato non risultasse dagli atti dell’autorizzazione impugnata.

Un iter giudiziario complesso

Il contenzioso aveva già registrato una prima battuta d’arresto nel 2023, quando un precedente ricorso presentato da RIDA Ambiente era stato dichiarato inammissibile dal TAR, che non aveva riconosciuto la legittimazione della società a impugnare l’autorizzazione rilasciata alla concorrente.

La vicenda ha però cambiato direzione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 9817 del dicembre 2025, che ha annullato la decisione del TAR e riconosciuto l’interesse di RIDA Ambiente a contestare l’autorizzazione concessa a Ecosystem.

Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito che, pur se l’annullamento dell’autorizzazione non avrebbe comportato automaticamente un vantaggio diretto per RIDA Ambiente in termini di conferimenti di rifiuti, la società poteva comunque vantare un interesse risarcitorio. Secondo i giudici, l’accertamento dell’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate alla concorrente era rilevante ai fini di un eventuale risarcimento per i danni economici subiti.

Le conseguenze della decisione

Con la sentenza del 12 ottobre 2026, il TAR ha quindi accolto il ricorso di RIDA Ambiente, dichiarando illegittimi gli atti autorizzativi impugnati.

La decisione non si limita a incidere sulle autorizzazioni dell’impianto di Ecosystem, ma riapre anche il capitolo delle possibili responsabilità economiche legate alla vicenda. L’accertamento dell’illegittimità delle autorizzazioni rafforza infatti la posizione di RIDA Ambiente nell’ambito delle richieste risarcitorie già avanzate contro la Regione Lazio e la società concorrente.

Si tratta di un passaggio che potrebbe avere ulteriori sviluppi sia sul piano amministrativo sia su quello civile, in un contenzioso che mette al centro il tema della corretta applicazione delle normative ambientali e delle procedure di autorizzazione nel settore della gestione dei rifiuti.

La sentenza del TAR Lazio rappresenta quindi un nuovo capitolo nella lunga controversia tra RIDA Ambiente, Regione Lazio ed Ecosystem, evidenziando le criticità emerse nelle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione regionale e confermando la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla società ricorrente.